Il contributo addizionale NASpI è stato regolato dalla circolare Inps n. 91 del 4 Agosto 2020, che in particolare ha specificato quali sono le situazioni contrattuali escluse dal versamento di tale contributo. Se ti occorre prenotare un colloquio con un consulente del lavoro Roma che ti indichi tutti i dettagli a riguardo o che ti illustri come uscire da una determinata situazione problematica che riguardi il tuo lavoro, non esitare a contattare il nostro consulente del lavoro Prati.

Contributo addizionale NASpI: di che cosa si tratta esattamente

Il contributo addizionale NASpI ha visto specificate dalla circolare Inps n. 91 del 4 Agosto 2020 tutte le categorie contrattuali che non sono tenute al suo versamento. L’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, meglio noto con la denominazione “Legge Fornero”, sancisce che il contributo addizionale di finanziamento NASpI sia pari alla percentuale dell’1,4% sul totale della retribuzione imponibile e specifica che sia dovuto dai datori di lavoro che abbiano sancito rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato con i propri dipendenti. Il contributo può vedere un aumento dello 0,5 % per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato,

Il comma 29 dell’articolo precedentemente citato invece specifica le situazioni contrattuali che non prevedono l’applicazione del contribuito in questione.

Gli esclusi dal Contributo addizionale NASpI

Sono esclusi dall’applicazione del contributo in questione:

  • i lavoratori assunti per sostituire alcuni dipendenti assenti
  • contratti di apprendistato
  • i lavoratori che risultano essere dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche
  • contratti di lavoro domestico
  • i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli
  • contratti a tempo determinato di lavoratori in mobilità
  • lavoratori stagionali

Se vuoi avere maggiori informazioni in merito, puoi rivolgerti al nostro consulente del lavoro Roma Nord.